XV ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI (3-28 ottobre)

I giovani, la fede e il discernimento vocazionale

I Codici che riguardano il Sinodo dei Vescovi

Documenti Ufficiali

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1. Codice di Diritto Canonico (C.I.C.)

Il Sinodo dei Vescovi è nato in virtù del Motu proprio di Paolo VI "Apostolica sollicitudo" del 15 settembre 1965. È un documento emanato per esclusiva iniziativa del Papa. Le disposizioni di questa lettera apostolica sono state accolte nei canoni 342-348 del nuovoCodice di Diritto Canonico.

Canone 342 - Il Sinodo dei Vescovi è un'Assemblea di Vescovi i quali, scelti dalle diverse regioni dell'orbe, si riuniscono in tempi determinati per favorire una stretta unione fra il Romano Pontefice e i Vescovi stessi, e per prestare aiuto con il loro consiglio al Romano Pontefice nella salvaguardia e nell'incremento della fede e dei costumi, nell'osservanza e nel consolidamento della disciplina ecclesiastica e inoltre per studiare i problemi riguardanti l'attività della Chiesa nel mondo.

Canone 343 - Spetta al Sinodo dei Vescovi discutere sulle questioni proposte ed esprimere dei voti, non però dirimerle ed emanare decreti su tali questioni, a meno che in casi determinati il Romano Pontefice, cui spetta in questo caso ratificare le decisioni del Sinodo, non gli abbia concesso potestà deliberativa.

Canone 344 - Il Sinodo dei Vescovi è direttamente sottoposto all'autorità del Romano Pontefice, al quale spetta propriamente:

1º convocare il sinodo ogni qualvolta lo ritenga opportuno e designare il luogo in cui tenere le assemblee;

2º ratificare l'elezione dei membri che, a norma del diritto peculiare, devono essere eletti, e altresì designare e nominare gli altri membri;

3º stabilire gli argomenti delle questioni da trattare in tempo opportuno, a norma del diritto peculiare, prima della celebrazione del Sinodo;

4º definire l'ordine dei lavori;

5º presiedere il Sinodo personalmente o attraverso altri;

6º concludere, trasferire, sospendere e sciogliere il Sinodo.

Canone 345 - Il Sinodo dei Vescovi può riunirsi in Assemblea generale, ordinaria o straordinaria, in cui vengono trattati argomenti che riguardano direttamente il bene della Chiesa universale, oppure può riunirsi in Assemblea speciale, in cui vengono trattati affari che riguardano direttamente una o più regioni determinate.

Canone 346 -

§ 1. Il Sinodo dei Vescovi che si riunisce in Assemblea generale ordinaria è composto di membri, la maggioranza dei quali Vescovi, che vengono eletti per le singole assemblee dalle Conferenze dei Vescovi, secondo le modalità determinate dal diritto peculiare del Sinodo; altri vengono deputati in forza del medesimo diritto, altri sono nominati direttamente dal Romano Pontefice; ad essi si aggiungono alcuni membri di Istituti religiosi clericali, eletti a norma del medesimo diritto peculiare.

§ 2. Il Sinodo dei Vescovi, riunito in Assemblea generale straordinaria per trattare affari che richiedono una soluzione sollecita, è composto di membri, la maggioranza dei quali Vescovi, deputati dal diritto peculiare del Sinodo in ragione dell'ufficio svolto; altri poi nominati direttamente dal Romano Pontefice; ad essi si aggiungono alcuni membri di Istituti religiosi clericali eletti a norma del medesimo diritto.

§ 3. Il Sinodo dei Vescovi che si riunisce in Assemblea speciale è composto soprattutto di membri scelti da quelle Regioni per le quali il Sinodo viene convocato, a norma del diritto peculiare da cui è retto il Sinodo.

Canone 347

§ 1. Quando l'Assemblea del Sinodo dei Vescovi viene conclusa dal Romano Pontefice, cessa l'incarico affidato nel Sinodo stesso ai Vescovi e agli altri membri.

§ 2. Se la Sede Apostolica diviene vacante dopo la convocazione del Sinodo o durante la sua celebrazione, per il diritto stesso è sospesa l'Assemblea del Sinodo, come pure l'incarico assegnato in esso ai membri, finché il nuovo Pontefice non abbia deciso o il suo scioglimento o la sua continuazione.

Canone 348

§ 1. Il Sinodo dei Vescovi ha una Segreteria Generale permanente presieduta dal Segretario Generale, nominato dal Romano Pontefice, al quale è di aiuto il Consiglio di Segreteria composto di Vescovi, alcuni dei quali vengono eletti, a norma del diritto peculiare, dallo stesso Sinodo dei Vescovi, altri nominati dal Romano Pontefice; l'incarico di tutti costoro però cessa quando inizia la nuova Assemblea generale.

§ 2. Vengono inoltre costituiti per ogni Assemblea del Sinodo dei Vescovi uno o più Segretari speciali, nominati dal Romano Pontefice, i quali rimangono nell'ufficio affidato solo fino al termine dell'Assemblea del Sinodo.

2. Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (C.C.E.O.)

Canone 46

§ 1. Nell'esercitare la sua funzione, il Romano Pontefice è assistito dai Vescovi che gli possono dare una collaborazione in varie maniere tra le quali vi è il Sinodo dei Vescovi; gli sono inoltre di aiuto i Padri Cardinali, la Curia Romana, i Legati pontifici, come pure altre persone e anche varie istituzioni secondo le necessità dei tempi; tutte queste persone e istituzioni adempiono l'incarico loro affidato in nome e con l'autorità dello stesso, per il bene di tutte le Chiese secondo le norme stabilite dal Romano Pontefice stesso.

§ 2. La partecipazione dei Patriarchi e di tutti gli altri Gerarchi, che presiedono le Chiese sui iuris, nel Sinodo dei Vescovi è regolata da norme speciali stabilite dallo stesso Romano Pontefice.