XV ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI (3-28 ottobre)

I giovani, la fede e il discernimento vocazionale

La Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi

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Capitolo III
La Segreteria Generale

Art. 8

Il Segretario Generale

§ 1.

Il Segretario Generale, nominato dal Romano Pontefice a norma dell’art. 22, § 3 della Costituzione Apostolica Episcopalis communio, dirige le attività della Segreteria Generale, presiedendone le riunioni in caso di assenza del Romano Pontefice, e ne sottoscrive gli atti.

§ 2.

Il Segretario Generale nomina gli Officiali della Segreteria, che da lui dipendono.

§ 3.

È compito del Segretario Generale comunicare al Romano Pontefice tutto ciò che concerne le attività della Segreteria Generale.

§ 4.

Nella fase preparatoria dell’Assemblea del Sinodo compete al Segretario Generale:

1º pubblicare i Documenti necessari all’avvio della fase preparatoria dell’Assemblea del Sinodo, a norma dell’art. 6 della Costituzione Apostolica Episcopalis communio, e raccogliere i risultati della consultazione ecclesiale, a norma dell’art. 7 della medesima Costituzione Apostolica;

2° convocare la Riunione presinodale, a norma dell’art. 8 della Costituzione Apostolica Episcopalis communio;

3° nominare e presiedere la Commissione preparatoria, a norma dell’art. 10 della Costituzione Apostolica Episcopalis communio;

4° comunicare e pubblicare la nomina, fatta dal Romano Pontefice, del Presidente Delegato, del Relatore Generale e del Segretario Speciale di ogni Assemblea;

5° sottoporre al Romano Pontefice l’elenco dei Membri eletti a norma dell’art. 3 della presente Istruzione per la necessaria conferma;

6° comunicare e pubblicare i nomi dei Padri Sinodali confermati o nominati dal Romano Pontefice;

7° nominare, dopo aver sentito il Relatore Generale e il Segretario Speciale, gli Esperti, gli Uditori e, se vi sono, gli Invitati Speciali;

8° pubblicare i nomi dei Delegati Fraterni designati dalle rispettive Chiese e Comunità Ecclesiali non ancora in piena comunione con la Chiesa Cattolica;

9° trasmettere con congruo anticipo ai Padri Sinodali i Documenti relativi all’Assemblea del Sinodo;

10° curare l’elaborazione e la pubblicazione del Regolamento dell’Assemblea del Sinodo.

§ 5.

Nella fase celebrativa dell’Assemblea del Sinodo compete al Segretario Generale:

1° tenere una Relazione iniziale, per esporre l’attività della fase preparatoria e illustrare le procedure che saranno adottate nel corso dell’Assemblea;

2° preparare e comunicare il calendario dei lavori, distribuendo con opportuno criterio le Congregazioni Generali e le Sessioni dei Circoli Minori a norma dell’art. 14 della Costituzione Apostolica Episcopalis communio;

3° determinare l’ordine e la durata massima degli interventi dei Padri Sinodali durante le Congregazioni Generali;

4° costituire i Circoli Minori e comunicarne la composizione, a norma dell’art. 14 della Costituzione Apostolica Episcopalis communio;

5° tenere comunicazioni per informare sui diversi aspetti procedurali;

6° curare che, nel corso dei lavori, siano attentamente rispettate le norme.

7° preoccuparsi che tutti i Membri possano partecipare attivamente e che gli incarichi siano adeguatamente ripartiti;

8° predisporre la conservazione degli atti in appositi archivi.

§ 6.

Nella fase attuativa dell’Assemblea del Sinodo compete al Segretario Generale:

1° collaborare con il Capo del Dicastero della Curia Romana competente per il tema del Sinodo per promuovere l’attuazione, a norma dell’art. 20 della Costituzione Apostolica Episcopalis communio;

2° costituire e presiedere la Commissione per l’attuazione, a norma dell’art. 21 della Costituzione Apostolica Episcopalis communio.

Art. 9

Il Sottosegretario

§ 1.

Il Sottosegretario collabora con il Segretario Generale in tutte le sue funzioni.

§ 2.

Spetta al Sottosegretario, tramite i suoi collaboratori, raccogliere e distribuire gli atti e i documenti dell’Assemblea del Sinodo.

§ 3.

Il Sottosegretario riceve personalmente le notificazioni di assenza alle riunioni, trasmettendole al Presidente Delegato e al Segretario Generale.

Art. 10

Il Consiglio Ordinario della Segreteria Generale

§ 1.

Il Consiglio Ordinario della Segreteria Generale è composto da ventuno Membri.

§ 2.

A norma dell’art. 24 § 2 della Costituzione Apostolica Episcopalis communio un Membro è eletto tra i Capi e i Vescovi eparchiali delle Chiese Orientali Cattoliche membri dell’Assemblea Generale Ordinaria.

§ 3.

Quindici Membri sono eletti tra i Vescovi diocesani di rito latino membri dell’Assemblea Generale Ordinaria: due la cui sede si trovi in America Settentrionale; tre la cui sede si trovi in America Latina; tre la cui sede si trovi in Europa; tre la cui sede si trovi in Africa; tre la cui sede si trovi in Asia; uno la cui sede si trovi in Oceania.

§ 4.

A norma dell’art. 24 § 2 della Costituzione Apostolica Episcopalis communio, a costoro si aggiungono il Capo del Dicastero della Curia Romana competente per il tema del Sinodo stabilito dal Romano Pontefice, nonché quattro Vescovi nominati dal Romano Pontefice.

§ 5.

Le suddette elezioni si tengono prima della conclusione dell’Assemblea Generale Ordinaria a scrutinio segreto a norma del C.I.C., can. 119, 1°, e del C.C.E.O., can. 956, § 1, svolgendo uno scrutinio per ogni singola elezione.

§ 6.

Il Consiglio Ordinario è convocato dal Segretario Generale ogni volta che ciò sembri opportuno.

Art. 11

Gli altri Consigli della Segreteria Generale

§ 1.

I Consigli per la preparazione dell’Assemblea Generale Straordinaria e dell’Assemblea Speciale, di cui all’art. 25 § 1 della Costituzione Apostolica Episcopalis communio, sono convocati dal Segretario Generale ogni volta che ciò sembri opportuno.

§ 2.

1° I Consigli della Segreteria Generale per l’attuazione dell’Assemblea Generale Straordinaria e dell’Assemblea Speciale, di cui all’art. 25 § 3 della Costituzione Apostolica Episcopalis communio, sono composti da quindici Membri, di cui dodici eletti dalla rispettiva Assemblea secondo i criteri stabiliti dal Romano Pontefice e gli altri nominati dal Romano Pontefice.

2° Tali Consigli sono convocati dal Segretario Generale ogni volta ciò sembri opportuno.

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[Estratto: Istruzione sulla celebrazione delle Assemblee Sinodali e sull'attività della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi]